Broker Autorizzati CONSOB: Verifica Intermediari e Piattaforme (Aggiornato 2026)

Ricerca immediata nell’elenco delle imprese autorizzate da Consob: SIM, imprese UE con succursale o in libera prestazione.

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Imprese Autorizzate

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CONSOB

Imprese Autorizzate

Fonte: CONSOB · Aggiornamento giornaliero

Revisionato dal team legale partner di DifesaTrader

Fonti: Elenchi ufficiali CONSOB, documentazione ESMA/ACF, Banca d’Italia.
(Questa pagina ha scopo informativo e di tutela: non costituisce consulenza o raccomandazione di investimento.)

L’architettura dei mercati finanziari è complessa, ma una cosa è semplice: la scelta dell’intermediario è il primo confine tra operatività regolare e rischio truffa. Quando si cercano piattaforme per investire online autorizzate, l’obiettivo primario non deve essere quello di affidarsi a una generica lista di broker affidabili trovata in rete, ma operare esclusivamente con un soggetto presente negli elenchi pubblici ufficiali in Italia. Questa è la condizione minima per ridurre i rischi e rientrare nel perimetro della normativa europea (MiFID II) e delle tutele previste per gli investitori retail.

Questa pagina permette di fare una verifica immediata all’interno del database delle piattaforme di trading autorizzate da CONSOB: inserendo il nome o la ragione sociale, è possibile controllare in tempo reale se l’intermediario compare nei registri pubblici di riferimento.

Lista di 1.032 Broker e Intermediari autorizzati da Consob fino ad oggi

IMPRESA / SIM N. ISCRIZIONE PAESE REGIME
Disclaimer: Le informazioni sono estratte automaticamente dal portale ufficiale sito ufficiale CONSOB. Si raccomanda comunque di verificare sempre sui siti istituzionali prima di assumere decisioni di investimento.

Fonte: CONSOB (imprese di investimento senza succursale, con succursale e SIM)

Registro delle Imprese di Investimento CONSOB (Art. 20 TUF)

La Commissione nazionale raccoglie in appositi registri le imprese di investimento autorizzate a operare in Italia. L’impianto di questi albi è stato istituito in base all’art. 20 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998).

Per quanto concerne le piattaforme e i broker con sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea (che hanno già ottenuto la regolamentazione dall’autorità di vigilanza locale), la CONSOB li suddivide in due elenchi principali:

  • Imprese con succursale: operatori autorizzati che dispongono di una sede fisica e di un’organizzazione stabile in Italia.
  • Imprese senza succursale: broker che offrono i propri servizi puramente in via telematica (in regime di libera prestazione di servizi o LPS).

Il database raccoglie centinaia di imprese comunitarie autorizzate. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la semplice iscrizione non uniforma i broker: le regole di vigilanza applicabili e il grado di tutela legale per l’investitore cambiano radicalmente a seconda della lista in cui l’intermediario è inserito.

Il tuo broker è regolamentato?

Verificalo inserendo il nome nel campo di ricerca della tabella sopra. Puoi inserire il sito web o il nome del broker. Per evitare falsi negativi, ecco tre regole pratiche:

  • Se trovi un risultato, verifica che coincidano: denominazione, Paese, autorità indicata e categoria/regime riportati in tabella.
  • Cerca la ragione sociale, non solo il nome commerciale. Molti brand (nome “di marketing”) corrispondono a società con denominazione diversa.
  • Prova anche col dominio web (es. “.com / .net / .org”). Nei casi di truffa clone spesso il dominio è l’unico dettaglio che cambia.

Non trovi il tuo intermediario o sospetti una truffa?

Vai subito alla sezione operativa:
“Non trovi il broker in elenco? Cosa fare SUBITO”

Se il tuo broker non compare fra i risultati, non figura nel registro CONSOB e pertanto NON è autorizzato ad operare in Italia. Interrompi subito l’attività e i contatti: se hai investito soldi, scopri come provare a recuperarli.

3 cose fondamentali da sapere

1) CONSOB pubblica gli elenchi, ma non “licenzia” tutti i broker esteri.

Molte piattaforme operano in Italia tramite passaporto europeo (succursale o libera prestazione di servizi). In questi casi, la vigilanza “di origine” (home country control) resta dell’autorità del Paese dove l’impresa ha sede (es. Cipro, Germania, ecc.).

2) Attenzione ai siti clone (spoofing): nome in elenco ≠ sito legittimo.

Le reti criminali copiano nomi, loghi e grafica di intermediari reali. È possibile trovare un nome “regolare” in elenco e, allo stesso tempo, essere finiti su un dominio truffaldino.

3) Se l’intermediario non compare, fermarsi subito.

Se non risulta negli elenchi consultabili, o se i dati non coincidono, è prudente interrompere versamenti e contatti e passare ai controlli di sicurezza (vedi sezione “Cosa fare SUBITO”).

Cosa significa operare con un “intermediario autorizzato” (tutele MiFID II / ESMA)

Essere presenti in un elenco consultabile non è un dettaglio formale: significa, in generale, che l’intermediario rientra in un sistema regolamentato che impone regole di condotta e presidi di tutela per il cliente retail.

Per chi investe in strumenti ad alto rischio (in particolare CFD), le misure europee ESMA sono utilissime anche come “rilevatore di anomalie”: se un operatore propone condizioni incompatibili con queste misure, il rischio di irregolarità aumenta.

1) Limiti di leva per i CFD (ESMA)

Per i clienti retail, ESMA ha previsto limiti massimi di leva variabili per sottostante, fino ad arrivare a un massimo di 30:1 e un minimo di 2:1 (cripto):

  • 30:1 coppie valutarie principali
  • 20:1 coppie non principali, oro e principali indici
  • 10:1 altre materie prime e indici non principali
  • 5:1 azioni singole e altri sottostanti non menzionati
  • 2:1 criptovalute

Segnale d’allarme tipico: leve “estreme” (es. 200:1, 500:1) proposte a un profilo retail, soprattutto se accompagnate da pressioni commerciali.

2) Chiusura automatica delle posizioni a margine (margin close-out)

Le misure prevedono una soglia armonizzata: quando il margine complessivo del conto scende sotto una certa soglia, il fornitore deve chiudere una o più posizioni. La soglia indicata è fissata al 50% del margine iniziale richiesto.

3) Protezione dal saldo negativo (Negative Balance Protection)

La protezione dal saldo negativo mira a evitare che un cliente retail finisca “in debito” oltre quanto depositato sul conto destinato al trading in CFD: l’investitore non può perdere più della somma investita sul conto dedicato.

4) Divieto di “premi” che incentivano la negoziazione (bonus e incentivi)

Le direttive prevedono la proibizione assoluta di offrire bonus monetari d’ingresso, moltiplicatori di deposito o promozioni legate al volume di trading. Se un operatore ti propone “bonus del 100% sul primo deposito”, stai quasi certamente parlando con un soggetto non autorizzato. Sono ammesse solo eccezioni strettamente legate a benefici non pecuniari (es. materiale informativo).

Elenco CONSOB: differenze tra SIM, succursale e libera prestazione (LPS)

Scorrendo la tabella potresti trovare categorie/regimi diversi. Capirli è utile perché cambia:

  • chi vigila principalmente sull’intermediario,
  • quali strumenti di tutela sono più accessibili,
  • e spesso anche la gestione fiscale lato investitore.

1) SIM e intermediari italiani

Le SIM (e gli intermediari con struttura in Italia) operano nel perimetro domestico e sono più “vicine” per aspetti operativi, contrattuali e di gestione del contenzioso.

2) Imprese UE con succursale in Italia

Intermediari UE che hanno una sede fisica (succursale) sul territorio italiano. La presenza di una succursale può incidere su aspetti pratici (assistenza, lingua, procedure) e sulla percorribilità di alcuni strumenti di tutela.

3) Imprese UE senza succursale (Libera Prestazione di Servizi – LPS)

È la casistica più frequente nel trading online: operatività solo digitale, senza uffici in Italia. In generale vale il principio di home country control: la vigilanza “di origine” resta dell’autorità del Paese dove l’intermediario è autorizzato.

4) Imprese extra-UE

Le imprese di Paesi terzi non beneficiano automaticamente del passaporto UE. La possibilità di operare verso clientela retail in Italia è soggetta a regole specifiche e, in molti casi, richiede strutture/condizioni particolari.

Il Potere di Oscuramento della CONSOB (Siti Abusivi)

Oltre a pubblicare e aggiornare i registri ufficiali, la normativa italiana conferisce alla CONSOB un potere di intervento diretto e molto incisivo a tutela dei risparmiatori: la facoltà di ordinare l’oscuramento immediato dei siti web illeciti.

Quando l’autorità accerta casi di abusivismo finanziario, può interfacciarsi direttamente con i fornitori di connettività internet (ISP) operanti in Italia per rendere inaccessibili i domini web delle piattaforme fraudolente.Ogni settimana, la CONSOB emette bollettini (“Occhio alle Truffe!”) diramando diffide e formali provvedimenti di blocco contro portali abusivi e siti clone.

I Broker più noti: come sono inquadrati in Italia?

Spesso i risparmiatori cercano conferme sulle piattaforme di trading online più pubblicizzate. È fondamentale comprendere che i grandi brand internazionali operano nel nostro Paese sotto diverse categorie giuridiche, il che cambia le regole di vigilanza e fiscalità a cui sono sottoposti.

 

Per questo, l’unico controllo affidabile è sempre la verifica nella tabella in cima alla pagina (per ragione sociale e/o dominio). In alcuni casi, la verifica va fatta anche negli Albi ed elenchi di vigilanza di Banca d’Italia quando l’operatore è una banca.

Ecco alcuni esempi pratici tra le piattaforme di investimento più cercate dagli investitori italiani:

  • SIM (Società di Intermediazione Mobiliare): Operatori storici come Directa (Directa SIM p.a.) fanno parte dell’elenco delle imprese italiane e sono sottoposti alla vigilanza diretta e congiunta di CONSOB e Banca d’Italia.
  • Intermediari UE (succursale o libera prestazione di servizi – LPS): molti broker “internazionali” (es. eToro, Plus500, XTB, IG, Interactive Brokers, Pepperstone, Admiral Markets, ActivTrades) operano in Italia tramite passaporto europeo con o senza succursale. L’inquadramento corretto (succursale/LPS) va verificato nel registro/risultato della tabella.
  • Istituti bancari (albi Banca d’Italia): alcune piattaforme molto note sono banche o fanno capo a soggetti bancari; in questi casi può essere necessario cercarle negli elenchi di Banca d’Italia (oltre che nei registri CONSOB). Il servizio pubblico di consultazione consente di verificare se un intermediario è iscritto e quali attività è autorizzato/notificato a svolgere.
  • DEGIRO (marchio del gruppo flatexDEGIRO Bank) dichiara di fornire servizi in Europa tramite passaporto (cross-border).
  • Trade Republic opera come banca e nel 2025 è stata riportata l’attivazione di una struttura/assetto italiano con novità lato operatività e gestione fiscale (es. regime amministrato/sostituto d’imposta, dove previsto). Anche qui: verificare sempre lo status aggiornato e i documenti contrattuali.

Nota importante: queste menzioni servono solo a chiarire come funzionano i registri. Denominazioni societarie, inquadramento e servizi (es. gestione fiscale) possono cambiare. Prima di prendere decisioni, verificare sempre lo status aggiornato con il tool e con le fonti istituzionali.

Il “vuoto di tutela” da conoscere: ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

L’ACF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (gratuito per l’investitore) che consente richieste fino a 500.000 euro.

Ma c’è un punto cruciale: il raggio d’azione dell’ACF copre esclusivamente intermediari italiani (es. SIM, banche) e le succursali di intermediari esteri stabilite fisicamente in Italia. Conseguenza pratica è, che se l’intermediario opera solo in Libera Prestazione di Servizi (senza succursale), la strada dell’ACF è generalmente preclusa. Questo non significa assenza di tutela, ma richiederà di interfacciarsi con le autorità del Paese d’origine dell’intermediario, il che implica spesso strumenti diversi e più complessi (autorità/organismi del Paese d’origine, barriere linguistiche, costi e tempi).

Tassazione: regime amministrato vs dichiarativo (cosa aspettarsi)

La fiscalità è un tema enorme: qui ci limitiamo alle implicazioni pratiche che interessano più spesso chi fa trading.

Regime amministrato (sostituto d’imposta)

In regime amministrato l’intermediario calcola e versa le imposte dovute e l’investitore riceve risultati “già netti”.
In genere è più comune con banche/SIM o strutture con presenza organizzata in Italia, ma non va dato per scontato: dipende dal contratto, dal soggetto effettivamente controparte e dalla struttura operativa dell’intermediario.

Regime dichiarativo

Nel dichiarativo l’investitore riceve importi lordi e deve gestire in autonomia gli adempimenti fiscali (monitoraggio e dichiarazione delle plusvalenze). Molti intermediari esteri operanti senza succursale portano, nella pratica, a dover gestire adempimenti e compilazioni in proprio (es. RW/RT/IVAFE).

Regola d’oro: non “indovinare” → verificare sempre nelle condizioni contrattuali e, se necessario, con un professionista.

Leggi pure: Tassazione trading online

Sistemi di indennizzo: cosa coprono davvero (e cosa no)

Chiarimento fondamentale: nessun fondo rimborsa le perdite dovute all’andamento negativo dei mercati. I sistemi di indennizzo intervengono in scenari specifici (es. insolvenza dell’intermediario e mancata restituzione di denaro/strumenti nei casi previsti).

Fondo Nazionale di Garanzia (Italia)

Nel regolamento operativo del Fondo è previsto che l’indennizzo, per ciascun investitore, sia riconosciuto fino a un massimo complessivo di 20.000 euro.

Investor Compensation Fund (Cipro – esempio frequente)

Per gli intermediari autorizzati a Cipro, la documentazione informativa sul sistema ICF riporta una logica di copertura che, in sintesi, porta l’indennizzo massimo al minore tra 90% della richiesta accertata e 20.000 euro.

(Nota: procedure, tempi e condizioni dipendono dal caso e dalla normativa applicabile. Per questo è importante leggere la documentazione dell’intermediario e del sistema di indennizzo.)

Non trovi il broker in elenco o temi una truffa? Ecco cosa fare SUBITO

Se la società a cui hai affidato denaro non risulta negli elenchi, oppure riscontri comportamenti anomali (pressioni, richieste di “tasse” per sbloccare il prelievo, assistenza irreperibile, dominio web diverso, promesse di rendimenti), la tempestività è essenziale.

1) Interrompi i pagamenti

Non inviare ulteriori somme, per nessuna ragione: né “tasse”, né “commissioni”, né “costi di sblocco”.
Molte truffe usano escalation psicologica: prima la perdita, poi la promessa di recupero dietro pagamento (varianti tipo “recovery room”).

2) Blocca l’invio di documenti

Non inviare nuovi documenti d’identità, selfie, carte, estratti: il rischio non è solo economico ma anche di furto d’identità e uso illecito dei dati.

3) Raccogli e cristallizza le prove (subito)

  • contabili/bonifici, IBAN, beneficiari
  • ricevute carta, wallet/txid crypto se presenti
  • email, chat, screenshot piattaforma e area “prelievi”
  • numeri di telefono, nominativi, eventuali registrazioni

4) Verifica se può essere un “clone”

Se hai trovato una società “regolare” in elenco ma il sito non coincide, potresti essere su una copia: nome vero, dominio falso.

5) Richiedi un inquadramento preliminare

L’Associazione Tutelacons, tramite lo Studio legale partner, offre un servizio di analisi preliminare della documentazione per valutare la situazione e individuare gli strumenti di tutela applicabili.

(Nessuna promessa irrealistica: il recupero dipende da tracciabilità, tempi e giurisdizioni. Ma un’analisi rigorosa evita passi sbagliati e accelera le azioni utili.)